Si.Ge.Co.
Il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato approvato con decreto del Coordinatore dell’Unità di Missione PNRR presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 aprile 2022 e aggiornato con decreto dell’8 settembre 2023, con successivo decreto del 10 maggio 2024 e da ultimo con decreto del 1° ottobre 2024.
Al fine di fornire alle Amministrazioni attuatrici e ai Soggetti Attuatori dei progetti ammessi a finanziamento, nell’ambito della “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b”, uno strumento operativo di riferimento in ogni fase di realizzazione degli interventi, il Dipartimento della protezione civile, anche in adempimento di quanto previsto dall’art. 5, lett. c), degli Accordi stipulati, ai sensi dell’ art. 15 della legge n. 241 del 1990, con ciascuna Regione e Provincia autonoma, ha provveduto a redigere un Addendum al Si.Ge.Co. della Presidenza del Consiglio dei ministri specifico per la governance sottesa all’investimento di cui il Dipartimento è titolare.
In particolare, il Dipartimento della Protezione Civile ha elaborato:
- il "Manuale operativo per l’avvio dell’attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile", approvato con Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 7 luglio 2023, al fine fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici in ogni fase di realizzazione degli interventi;
- le "Istruzioni operative per il Soggetto attuatore", approvate con Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 marzo 2023, al fine di fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti Attuatori in ogni fase di realizzazione degli interventi;
- il documento "Analisi dei rischi e procedura di campionamento dei controlli amministrativi on desk e in loco in capo alla Amministrazioni attuatrici", approvato con Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 14 febbraio 2024, al fine di fornire alla Amministrazioni attuatrici una procedura da seguire per l’estrazione del campione rappresentativo di operazioni da sottoporre a verifica amministrativa on desk e ad eventuale controllo in loco, così come previsto nel “Manuale operativo per l’avvio dell’attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile”.
- le indicazioni per la compilazione dei Template allegati alle "Appendici tematiche in tema di titolarità effettive, conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti".
- la “Strategia Antifrode della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, approvata con Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 17 settembre 2024, al fine di fornire indicazioni e linee guida utili alle Amministrazioni attuatrici e ai Soggetti attuatori nella lotta alle frodi con riferimento all’intervento M2C4-2.1b).
Di seguito le FAQ relative alle Istruzioni operative per il Soggetto attuatore:
- Cos'è l'Atto di Riconducibilità? Quando si usa?
L’Atto di Riconducibilità è una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il soggetto attuatore predispone al fine di adempiere - a posteriori - agli obblighi connessi all’impiego delle risorse PNRR nel caso di procedure già svolte e spese già effettuate.
- La rendicontazione dei “progetti in essere” deve essere corredata delle check list per affidamenti e l'ammissibilità delle spese?
Sì, i “progetti in essere” sono sottoposti ai medesimi controlli dei “nuovi progetti”. La differenza sta nel fatto che per i “progetti in essere” vi possono essere affidamenti già conclusi e/o spese già liquidate. In tal caso il controllo è effettuato, con la stessa check list, “ora per allora”.
- Quali adempimenti devono essere svolti per i “progetti in essere”?
Per i “progetti in essere” devono essere svolti i medesimi adempimenti che riguardano i “nuovi progetti”, con le seguenti eccezioni:
- con riferimento alla verifica del DNSH, può essere compilata la scheda semplificata allegata alla nota DPC n. 53687 del 10.12.2021;
- per la richiesta di trasferimento fondi non è utilizzato il sistema ReGis poiché i flussi proseguono secondo le modalità del finanziamento originario.
- Le Indicazioni operative riguardanti DNSH / LOGHI / CHECK LIST APPALTI / OBBLIGHI INFORMAZIONE PUBBLICITÀ sono da applicare per i “progetti in essere” non ancora contrattualizzati?
Si. In particolare, per quanto riguarda il DNSH, per i “progetti in essere” può essere utilizzata la scheda semplificata allegata alla nota DPC n. 53687 del 10.12.2021.
- Le deroghe stabilite dalle Ordinanze di protezione civile, ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs n. 1/2018, se motivate dai SS.AA., sono ammissibili anche qualora non fossero coerenti con il principio del DNSH?
No, non sono ammissibili.
- Per i “progetti in essere”, qual è la data di inizio da inserire in ReGis?
La data della nota DPC con la quale è stato approvato il piano degli interventi (previsto dalle ordinanze di protezione civile) o degli investimenti (previsto dal Piano Proteggi Italia) nel quale è contenuto il progetto, successivamente selezionato ed inserito tra i “progetti in essere” del PNRR.
- Per i “progetti in essere” le procedure di rendicontazione e pagamento dei contributi proseguono con le modalità e gli strumenti applicativi in essere previsti dalle Ordinanze di protezione civile (es. si applica l’acconto previsto nelle Ordinanze di protezione civile e non viene utilizzato ReGiS per la richiesta di pagamento)?
Per i “progetti in essere” le procedure di trasferimento delle risorse seguono le modalità e gli strumenti previsti dalle Ordinanze di protezione civile o dal Piano Proteggi Italia. Le procedure di rendicontazione sono quelle previste dalle Istruzioni operative approvate con Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 marzo 2023.
- La dichiarazione di chiusura dell'attività deve essere prodotta anche per i “progetti in essere”?
Sì, la dichiarazione di chiusura dell’attività deve essere prodotta anche per i “progetti in essere”.
- Il punto di controllo relativo all'assenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla partecipazione dell’operatore economico alla procedura di appalto si ritiene verificato con l'acquisizione della DSAN (Allegato 2, Parte A, punto 1)?
Sì.
- Le informazioni connesse al punto di controllo relativo al riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU e l’emblema dell’UE, per la procedura di affidamento mediante Accordo, possono essere acquisite in fase di affidamento dei singoli contratti attuativi (Allegato 2, parte A, punto 6)?
Si.
- Per gli interventi attuati mediante Accordi Quadro, la cui documentazione di gara non contiene il riferimento ai CUP degli interventi PNRR, è sufficiente l'inserimento del CUP nell’acquisizione dei CIG (Allegato 2, parte B, punto 6)?
Sì.
- Per gli interventi attuati mediante Accordi Quadro, la cui documentazione di gara non contiene il riferimento alle risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell’iniziativa Next Generation EU – Italia, il riferimento deve essere necessariamente contenuto nei singoli contratti attuativi (Allegato 2, parte D, punto 8)?
Sì.
- Per quali modifiche progettuali deve essere compilato e presentato il modello Allegato 6 di cui al paragrafo 3.7.2?
L'Allegato 6 è utilizzato per la modifica di elementi progettuali:
- dati inseriti nel decreto di finanziamento (CUP, stazione appaltante, titolo del progetto…);
- indicazioni progettuali inserite nella relazione trasmessa dalla Regione/Provincia Autonoma al Dipartimento della protezione civile al fine di ottenere il finanziamento del progetto.
Non deve essere utilizzato per le varianti progettuali che si verificano nel corso di attuazione e che sono soggette alle regole del Codice dei contratti pubblici.
- Cosa significa che i Soggetti attuatori devono avviare le attività a partire dalla data di sottoscrizione dell’Accordo? Come si coordina con la previsione della retroattività della spesa ammissibile al 01/02/2020?
Con la sottoscrizione dell’Accordo il Soggetto attuatore assume l’impegno alla realizzazione dell’intervento e ad attivarsi, quindi, per avviare celermente le relative procedure. Sono fatte salve le procedure eventualmente già avviate dal Soggetto attuatore per l’attuazione del progetto, comunque successivamente alla data del 1° febbraio 2020. Sono, pertanto, rendicontabili anche le spese precedenti alla data dell’atto di ammissione a finanziamento a valere sul PNRR purché successive alla data del 1° febbraio 2020.
- È possibile rendicontare le spese per “incentivi per le funzioni tecniche" ex art. 113 del Dlgs n. 50/2016?
Si, gli incarichi di supporto al RUP sono da considerarsi tra le spese ammissibili ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto-legge n. 80/2021 e della Circolare RGS n.4 del 18 gennaio 2022.
- È prevista la revoca per la violazione delle norme in materia di trasparenza? Tale concetto riguarda la pubblicazione degli atti?
Sì, è prevista tale possibilità ma va, tuttavia, tenuto presente che il processo di revoca prevede una fase di contraddittorio con il Soggetto attuatore, volta a verificare la possibilità di sanare l’irregolarità che ha determinato l’avvio del processo di revoca.
- Come e quando devono essere compilate le check list?
Le check list devono essere prodotte nella fase di rendicontazione.
- In quali casi il Soggetto attuatore deve sottoscrivere l'Allegato 7 e in quali, invece, deve sottoscrivere un Accordo?
Il Soggetto attuatore di “progetti in essere” sottoscrive l'Allegato 7. Il Soggetto attuatore di “nuovi progetti” sottoscrive un Accordo di concessione del finanziamento con l’Amministrazione attuatrice.
- L'allegato 7 è sostitutivo, per i “progetti in essere”, di tutti gli altri allegati ed eventuali dichiarazioni indicate nelle Istruzioni operative per il Soggetto Attuatore?
No.
- Se le fatture non sono complete di tutte le prescrizioni previste a pag. 36 delle Istruzioni operative per il Soggetto Attuatore vanno respinte?
Si, se sono emesse successivamente all'approvazione e pubblicazione delle Istruzioni operative per il Soggetto Attuatore.
- Per i lavori previsti nell’ambito dei progetti approvati e finanziati con le risorse di cui all’investimento M2C42.1B trova applicazione la vigente normativa sui costi semplificati?
No, non trova applicazione.
- È ammissibile la spesa per acquisto di terreni nell’ambito degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico finanziati con le risorse PNRR di competenza del DPC? In caso affermativo quali sono i criteri da rispettare?
La Circolare MEF-RGS del 22 settembre 2022, n. 32 stabilisce che l’acquisto di beni immobili, quali edifici o terreni, costituisce una spesa rendicontabile a valere sul progetto PNRR qualora:
- risulti essenziale/strumentale per l’attuazione dell’intervento e per il perseguimento degli obiettivi dello stesso;
- sia pertinente e direttamente connessa all’intervento;
- nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente.
Per quanto concerne l’acquisto di terreni, la disciplina nazionale di riferimento è il DPR 5 febbraio 2018 n. 22 il quale, all’articolo 17, dispone che la spesa per l’acquisto di terreni è ammissibile nel limite del 10% della spesa totale dell’operazione considerata, con l’eccezione dei casi espressamente menzionati ai commi 2 (siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici) e 3 (operazioni a tutela dell'ambiente).
A tal proposito si ritiene che gli interventi M2C4I2.1b, aventi come finalità principale la riduzione del rischio residuo connesso all’evento e il ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate ai sensi rispettivamente delle lettere d) ed e) del comma 2 art 25 del D.lgs. n.1/2018 Codice di protezione civile possano essere considerati inquadrabili come interventi a tutela dell’ambiente e che la spesa per l’acquisto dei terreni, ai sensi del citato comma 3 dell’art. 17 del DPR 22/2018, possa superare il limite del 10% della spesa ammissibile del progetto considerato, nel rispetto comunque dei requisiti di cui alla citata circolare, la cui verifica resta in capo ai soggetti attuatori dell’intervento.
- Cosa si intende per progetto AVVIATO? Quale date considerare come inizio e fine?
Il progetto si intende “AVVIATO” con l’approvazione da parte del Dipartimento della protezione civile, in qualità di Amministrazione titolare. Le date assunte sono le seguenti:
- data di inizio. Per i “progetti in essere” è la data della nota del Dipartimento della protezione civile con la quale è stato approvato il piano degli interventi (previsto dalle Ordinanze di protezione civile) o degli investimenti (previsto dal Piano Proteggi Italia) nel quale è contenuto il progetto, successivamente selezionato ed inserito tra i “progetti in essere” del PNRR; per i “nuovi progetti” è la data del Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile con la quale è stato approvato l’elenco di dettaglio.
- data di fine: la data del certificato di ultimazione dei lavori.
- Cosa si intende per progetto IN ESECUZIONE?
Il progetto si intende “IN ESECUZIONE” con la consegna dei lavori.
- Cosa si intende per progetto CONCLUSO?
Il progetto si intende “CONCLUSO” con l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
- Come va compilato il cronoprogramma?
In generale il cronoprogramma deve essere coerente con la data di ultimazione dei lavori (attestata con l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori) prevista entro il 31 dicembre 2025. Il comma 4 dell’articolo 2 del DPCM 23 agosto 2022 ha stabilito che le “Regioni e le Province autonome, entro trenta giorni dall’approvazione degli elenchi di cui al comma 1, trasmettono al Dipartimento della protezione civile il cronoprogramma procedurale e di spesa per ciascun intervento.” Per i “nuovi progetti” il Cronoprogramma deve essere altresì coerente con le date indicate nel richiamato DPCM 23 agosto 2022 e ss.mm.ii.:
- pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento entro il 30 novembre 2023;
- stipula del contratto di appalto entro il 30 marzo 2024; inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori entro il 15 aprile 2024;
- emissione del certificato di ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025.
- Nella compilazione dei quadri economici sul sistema ReGis, quale normativa (nazionale/regionale) si deve rispettare per i costi non assoggettati al ribasso?
La compilazione dei quadri economici sul sistema ReGiS va effettuata inserendo le voci previste a sistema (es. lavori, oneri di sicurezza, IVA su lavori e oneri della sicurezza, etc. ) nel rispetto della normativa nazionale e regionale laddove applicabile.
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In quale sezione della piattaforma informatica ReGiS vanno caricati gli Accordi di concessione del finanziamento (c.d. Accordi di II livello) stipulati dall’Amministrazione attuatrice con i Soggetti attuatori degli interventi?
Gli Accordi di II livello vanno caricati, all’interno della piattaforma ReGiS, nella sezione “Allegati” della tile “Anagrafica Progetto”.