FAQ

FAQ - PNRR

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Di seguito sono riportate le principali e ricorrenti domande pervenute all'Unità Organizzativa del PNRR del Dipartimento della Protezione Civile relative alle istruzioni operative per i soggetti attuatori e quelle generiche sui progetti che fanno capo al Dipartimento stesso.

  1. Cos'è l'Atto di Riconducibilità? Quando si usa?

    L’Atto di Riconducibilità è una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il soggetto attuatore predispone al fine di adempiere - a posteriori - agli obblighi connessi all’impiego delle risorse PNRR nel caso di procedure già svolte e spese già effettuate.

  2. La rendicontazione dei “progetti in essere” deve essere corredata delle check list per affidamenti e l'ammissibilità delle spese?

    Sì, i “progetti in essere” sono sottoposti ai medesimi controlli dei “nuovi progetti”. La differenza sta nel fatto che per i “progetti in essere” vi possono essere affidamenti già conclusi e/o spese già liquidate. In tal caso il controllo è effettuato, con la stessa check list, “ora per allora”.

  3. Quali adempimenti devono essere svolti per i “progetti in essere”?

    Per i “progetti in essere” devono essere svolti i medesimi adempimenti che riguardano i “nuovi progetti”, con le seguenti eccezioni:

    • con riferimento alla verifica del DNSH, può essere compilata la scheda semplificata allegata alla nota DPC n. 53687 del 10.12.2021;
    • per la richiesta di trasferimento fondi non è utilizzato il sistema ReGis poiché i flussi proseguono secondo le modalità del finanziamento originario.
       
  4. Le Indicazioni operative riguardanti DNSH / LOGHI / CHECK LIST APPALTI / OBBLIGHI INFORMAZIONE PUBBLICITÀ sono da applicare per i “progetti in essere” non ancora contrattualizzati?

    Si. In particolare, per quanto riguarda il DNSH, per i “progetti in essere” può essere utilizzata la scheda semplificata allegata alla nota DPC n. 53687 del 10.12.2021.

  5. Le deroghe stabilite dalle Ordinanze di protezione civile, ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. n. 1/2018, se motivate dai SS.AA., sono ammissibili anche qualora non fossero coerenti con il principio del DNSH?

    No, non sono ammissibili se non debitamente motivate fornendo, per i soli interventi in essere, nella seconda colonna della check list, oltre alle valutazioni che hanno determinato l’effettiva applicazione delle deroghe stabilite dalle Ordinanze di protezione civile, la specifica che tale applicazione non confligge con il principio del DNSH se non per condizioni legate allo specifico contesto emergenziale.

  6. Per i “progetti in essere”, qual è la data di inizio da inserire in ReGis?

    La data della nota DPC con la quale è stato approvato il piano degli interventi (previsto dalle ordinanze di protezione civile) o degli investimenti (previsto dal Piano Proteggi Italia) nel quale è contenuto il progetto, successivamente selezionato ed inserito tra i “progetti in essere” del PNRR.

  7. Per i “progetti in essere” le procedure di rendicontazione e pagamento dei contributi proseguono con le modalità e gli strumenti applicativi in essere previsti dalle Ordinanze di protezione civile (es. si applica l’acconto previsto nelle Ordinanze di protezione civile e non viene utilizzato ReGiS per la richiesta di pagamento)?

    Per i “progetti in essere” le procedure di trasferimento delle risorse seguono le modalità e gli strumenti previsti dalle Ordinanze di protezione civile o dal Piano Proteggi Italia. Le procedure di rendicontazione sono quelle previste dalle Istruzioni operative approvate con Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 marzo 2023.

  8. La dichiarazione di chiusura dell'attività deve essere prodotta anche per i “progetti in essere”?

    Sì, la dichiarazione di chiusura dell’attività deve essere prodotta anche per i “progetti in essere”.

  1. Il punto di controllo relativo all'assenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla partecipazione dell’operatore economico alla procedura di appalto si ritiene verificato con l'acquisizione della DSAN (Allegato 2, Parte A, punto 1)?

    Sì.

  2. Le informazioni connesse al punto di controllo relativo al riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU e l’emblema dell’UE, per la procedura di affidamento mediante Accordo, possono essere acquisite in fase di affidamento dei singoli contratti attuativi (Allegato 2, parte A, punto 6)?

    Si.

  3. Per gli interventi attuati mediante Accordi Quadro, la cui documentazione di gara non contiene il riferimento ai CUP degli interventi PNRR, è sufficiente l'inserimento del CUP nell’acquisizione dei CIG (Allegato 2, parte B, punto 6)?

    Sì.

  4. Per gli interventi attuati mediante Accordi Quadro, la cui documentazione di gara non contiene il riferimento alle risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell’iniziativa Next Generation EU – Italia, il riferimento deve essere necessariamente contenuto nei singoli contratti attuativi (Allegato 2, parte D, punto 8)?

    Sì.

  1. Per quali modifiche progettuali deve essere compilato e presentato il modello Allegato 6 di cui al paragrafo 3.7.2?

    L'Allegato 6 è utilizzato per la modifica di elementi progettuali:

    • dati inseriti nel decreto di finanziamento (CUP, stazione appaltante, titolo del progetto…);
    • indicazioni progettuali inserite nella relazione trasmessa dalla Regione/Provincia Autonoma al Dipartimento della protezione civile al fine di ottenere il finanziamento del progetto.

    Non deve essere utilizzato per le varianti progettuali che si verificano nel corso di attuazione e che sono soggette alle regole del Codice dei contratti pubblici.

  2. Cosa significa che i Soggetti attuatori devono avviare le attività a partire dalla data di sottoscrizione dell’Accordo? Come si coordina con la previsione della retroattività della spesa ammissibile al 01/02/2020?

    Con la sottoscrizione dell’Accordo il Soggetto attuatore assume l’impegno alla realizzazione dell’intervento e ad attivarsi, quindi, per avviare celermente le relative procedure. Sono fatte salve le procedure eventualmente già avviate dal Soggetto attuatore per l’attuazione del progetto, comunque successivamente alla data del 1° febbraio 2020. Sono, pertanto, rendicontabili anche le spese precedenti alla data dell’atto di ammissione a finanziamento a valere sul PNRR purché successive alla data del 1° febbraio 2020.

  3. È possibile rendicontare le spese per “incentivi per le funzioni tecniche" ex art. 113 del Dlgs n. 50/2016?

    Si, gli incarichi di supporto al RUP sono da considerarsi tra le spese ammissibili ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto-legge n. 80/2021 e della Circolare RGS n.4 del 18 gennaio 2022.

  4. È prevista la revoca per la violazione delle norme in materia di trasparenza? Tale concetto riguarda la pubblicazione degli atti?

    Sì, è prevista tale possibilità ma va, tuttavia, tenuto presente che il processo di revoca prevede una fase di contraddittorio con il Soggetto attuatore, volta a verificare la possibilità di sanare l’irregolarità che ha determinato l’avvio del processo di revoca.

  5. Come e quando devono essere compilate le check list?

    Le check list devono essere prodotte nella fase di rendicontazione.

  1. In quali casi il Soggetto attuatore deve sottoscrivere l'Allegato 7 e in quali, invece, deve sottoscrivere un Accordo?

    Il Soggetto attuatore di “progetti in essere” sottoscrive l'Allegato 7. Il Soggetto attuatore di “nuovi progetti” sottoscrive un Accordo di concessione del finanziamento con l’Amministrazione attuatrice.

  2. L'allegato 7 è sostitutivo, per i “progetti in essere”, di tutti gli altri allegati ed eventuali dichiarazioni indicate nelle Istruzioni operative per il Soggetto Attuatore?

    No.

  1. Se le fatture non sono complete di tutte le prescrizioni previste a pag. 36 delle Istruzioni operative per il Soggetto Attuatore vanno respinte?

    Si, se sono emesse successivamente all'approvazione e pubblicazione delle Istruzioni operative per il Soggetto Attuatore.

  2. Per i lavori previsti nell’ambito dei progetti approvati e finanziati con le risorse di cui all’investimento M2C42.1B trova applicazione la vigente normativa sui costi semplificati?

    No, non trova applicazione.

  3. È ammissibile la spesa per acquisto di terreni nell’ambito degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico finanziati con le risorse PNRR di competenza del DPC? In caso affermativo quali sono i criteri da rispettare?

    La Circolare MEF-RGS del 22 settembre 2022, n. 32 stabilisce che l’acquisto di beni immobili, quali edifici o terreni, costituisce una spesa rendicontabile a valere sul progetto PNRR qualora:

    • risulti essenziale/strumentale per l’attuazione dell’intervento e per il perseguimento degli obiettivi dello stesso;
    • sia pertinente e direttamente connessa all’intervento;
    • nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente.
       

    Per quanto concerne l’acquisto di terreni, la disciplina nazionale di riferimento è il DPR 5 febbraio 2018 n. 22 il quale, all’articolo 17, dispone che la spesa per l’acquisto di terreni è ammissibile nel limite del 10% della spesa totale dell’operazione considerata, con l’eccezione dei casi espressamente menzionati ai commi 2 (siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici) e 3 (operazioni a tutela dell'ambiente).

    A tal proposito si ritiene che gli interventi M2C4I2.1b, aventi come finalità principale la riduzione del rischio residuo connesso all’evento e il ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate ai sensi rispettivamente delle lettere d) ed e) del comma 2 art 25 del D.lgs. n.1/2018 Codice di protezione civile possano essere considerati inquadrabili come interventi a tutela dell’ambiente e che la spesa per l’acquisto dei terreni, ai sensi del citato comma 3 dell’art. 17 del DPR 22/2018, possa superare il limite del 10% della spesa ammissibile del progetto considerato, nel rispetto comunque dei requisiti di cui alla citata circolare, la cui verifica resta in capo ai soggetti attuatori dell’intervento.

  1. Cosa si intende per progetto IN CORSO su sistema Regis?

    Il progetto si intende “IN CORSO” dal momento in cui viene inserito nel sistema REGIS e rimane tale fino alla data di collaudo.

  2. Cosa si intende per progetto CONCLUSO in Regis?

    Il progetto si intende “CONCLUSO” alla data effettiva di collaudo

  3. Come va compilato il cronoprogramma?

    In generale il cronoprogramma deve essere coerente con la data di ultimazione dei lavori (attestata con l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori) prevista entro il 31 dicembre 2025. Il comma 4 dell’articolo 2 del DPCM 23 agosto 2022 ha stabilito che le “Regioni e le Province autonome, entro trenta giorni dall’approvazione degli elenchi di cui al comma 1, trasmettono al Dipartimento della protezione civile il cronoprogramma procedurale e di spesa per ciascun intervento.” Per i “nuovi progetti” il Cronoprogramma deve essere altresì coerente con le date indicate nel richiamato DPCM 23 agosto 2022 e ss.mm.ii.:

    • pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento entro il 30 novembre 2023;
    • stipula del contratto di appalto entro il 30 marzo 2024; inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori entro il 15 aprile 2024;
    • emissione del certificato di ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025.
       
  4. Nella compilazione dei quadri economici sul sistema ReGis, quale normativa (nazionale/regionale) si deve rispettare per i costi non assoggettati al ribasso?

    La compilazione dei quadri economici sul sistema ReGiS va effettuata inserendo le voci previste a sistema (es. lavori, oneri di sicurezza, IVA su lavori e oneri della sicurezza, etc. ) nel rispetto della normativa nazionale e regionale laddove applicabile.

  5. In quale sezione della piattaforma informatica ReGiS vanno caricati gli Accordi di concessione del finanziamento (c.d. Accordi di II livello) stipulati dall’Amministrazione attuatrice con i Soggetti attuatori degli interventi?

    Gli Accordi di II livello vanno caricati, all’interno della piattaforma ReGiS, nella sezione “Allegati” della tile  “Anagrafica Progetto”.

  1. In cosa consiste la misura PNRR del Dipartimento della protezione civile?

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Dipartimento della Protezione Civile risulta destinatario di 1,2 miliardi di euro. Tali risorse, collocate nell’ambito della Missione 2, Componente 4, “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, sono rivolte a mitigare e gestire in modo più efficace il rischio idrogeologico del nostro Paese. Tale investimento fa parte di un investimento complessivo di 2,49miliardi di euro, la cui restante somma è di titolarità del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dalle alluvioni verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche nel mese di maggio 2023.

  1. Quante risorse sono stanziate dal PNRR per il contrasto del dissesto idrogeologico?

Il PNRR ha stanziato 2,5 miliardi di euro per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui 1,2 miliardi di euro affidati al Dipartimento della protezione civile, la restante somma è di titolarità del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dalle alluvioni verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche nel mese di maggio 2023. Contrariamente alle risorse attribuite al Commissario, quelle di titolarità del Dipartimento della Protezione Civile sono distribuite sull’intero territorio nazionale e destinate a fronteggiare in parte il consistente fabbisogno di risorse per la sistemazione del territorio interessato da eventi emergenziali di natura idraulica ed idrogeologica, non interamente coperto con le risorse messe a disposizione dai fondi nazionali. La restante parte è dedicata alla realizzazione di nuove opere mai finanziate ma segnalate come urgenti per il ripristino dello stato dei luoghi e la riduzione delle condizioni di rischio a seguito di eventi emergenziali.

  1. Quante risorse sono disponibili per la misura PNRR del Dipartimento della protezione civile e come sono impiegate?

Il Dipartimento della Protezione Civile risulta destinatario di 1,2 miliardi di euro.

Tali risorse sono state suddivise in:

  • 400 milioni di euro per “progetti in essere”, ovvero progetti approvati e già avviati alla data del 31 dicembre 2021;
  • 800 milioni di euro per la realizzazione di “nuovi progetti”, individuati nell’ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l’obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali nelle aree colpite e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali.
     
  1. Cosa sono i progetti “in essere” e i progetti “nuovi”?

I progetti “in essere” sono progetti approvati e già avviati alla data del 31 dicembre 2021. I 400 milioni di euro destinati ai progetti “in essere” sono volti a fronteggiare il consistente fabbisogno di risorse per la sistemazione del territorio interessato da eventi emergenziali di natura idraulica ed idrogeologica, non interamente coperto con le risorse messe a disposizione dai fondi nazionali. Quindi circa un terzo dell’investimento è dedicato alla rendicontazione di opere già avviate e/o concluse con risorse provenienti dai diversi fondi per l’emergenza nel tempo attivati.

I progetti “nuovi” sono invece volti alla realizzazione di nuove opere mai finanziate ma segnalate come urgenti per il ripristino dello stato dei luoghi e la riduzione delle condizioni di rischio a seguito di eventi emergenziali. Per i progetti “nuovi” sono stanziati 800 milioni di euro.

  1. Quando è fissata la scadenza per l’intervento PNRR del DPC?

La scadenza prevista per il conseguimento del Target M2C4-13 attribuito alla misura PNRR del Dipartimento della protezione civile è fissata al 30 giugno 2026, ed è relativo al “Completamento del 90% degli interventi di tipo D e E finalizzati al ripristino di strutture pubbliche danneggiate, individuati da atti di approvazione del Servizio nazionale della protezione civile”.

  1. Con quale criterio sono state distribuite le risorse PNRR del Dipartimento a livello nazionale?

In accordo con le Regioni e Province autonome, il criterio individuato per l’assegnazione dei fondi per entrambe le tipologie di interventi “in essere” e “nuovi”, nel rispetto del vincolo della destinazione del 40 per cento alle Regioni del Mezzogiorno, è stato quello individuato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016 recante “Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”.

Per gli interventi “in essere”, sulla base delle proposte di progetti comunicati dalle Regioni e Province Autonome, e a valle della verifica di ammissibilità degli stessi, si è giunti, con note del Dipartimento, all’approvazione degli elenchi delle opere finanziate. Relativamente ai “nuovi” interventi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022 è stata regolamentata l’assegnazione e la modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del PNRR di titolarità del Dipartimento attuate attraverso la sottoscrizione di Accordi tra le Regioni e PP.AA. e il Dipartimento stesso, con i quali vengono disciplinati reciprocamente compiti e funzioni.

  1. Quanti interventi sono stati avviati con le risorse PNRR del Dipartimento?

Attualmente il numero dei CUP facenti capo all’investimento sono  1702 suddivisi in:

  • 803 interventi per i progetti “in essere”;
  • 899 interventi per i progetti “nuovi”.
     
  1. Qual è lo stato dell’arte dell’investimento PNRR del Dipartimento?

L’intervento PNRR del Dipartimento è monitorato tramite specifici milestone e target previsti dall’Unione Europea e monitoring steps e target previsti a livello nazionale.

La misura ha raggiunto tutti gli steps di monitoraggio ad oggi previsti sia a livello nazionale che comunitario. In particolare, è stato raggiunto a dicembre 2024, in anticipo rispetto alla scadenza fissata per il mese di giugno 2025, il target nazionale M2C4 ITA-8 relativo all’aggiudicazione del 90% degli appalti pubblici programmati per interventi di tipo D e E.